Mobbing: per la Cassazione adesso è violenza privata

Mobbing: per la Cassazione adesso è violenza privata

Ancora sul mobbing e sull’importanza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche della saluta mentale. Il fenomeno del mobbing è sempre stato presente ma solo da qualche tempo è, in un certo senso, uscito allo scoperto.

Ecco che, in relazione alla più ampia problematica dello stress lavoro correlato, il mobbing diviene una problematica sociale di cui si parla sempre più spesso. Ultima notizia relativa al mobbing è quella che riporta la sentenza n. 44803 della Suprema Corte che ha portato le accuse di maltrattamenti fatte ad un capo officina in violenza privata.

Violenza privata continuata aggravata, ecco la pena gravissima che pesa sulla testa di questo capo che è stato autore di ripetuti episodi violenti e psicologicamente minacciosi. Tali toni hanno costretto il lavoratore a subire continui e costanti persecuzioni associabili al mobbing, depenalizzando il suo lavoro con forti conseguenze negative sul suo stato psicologico generale.

Con questa sentenza si crea il precedente per cui il mobbing potrebbe divenire a tutti gli effetti una forma di violenza privata, ben più grave del mero maltrattamento.

Per correttezza di cronaca riteniamo opportuno trascrivere la parte fondamentale della sentenza emessa dai giudici:

“sembra piuttosto correttamente configurabile, proprio attraverso una motivata valutazione ed apprezzamento della richiamata prova specifica, peraltro motivatamente segnalata nell’impugnata sentenza a ribadita conferma di quanto già dedotto in primo grado, nella condotta dell’imputato il reato di violenza privata continuata aggravata, potendo ricondursi ai puntuali episodi,contestati nell’imputazione cui si è fatto cenno, i caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l’intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d’opera”

Fonte: PMI Servizi

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