Skype è probabilmente il sistema di instant messaging e VoIP più utilizzato al mondo. Tra i motivi del suo successo vanno annoverati il bassissimo costo delle chiamate e la notevole efficienza e qualità del trasporto di voce ed immagini, grazie all’adozione di algoritmi di codifica e compressione proprietari. Vi sono tuttavia altre caratteristiche tecniche che hanno contribuito al suo successo presso un pubblico di utenti più sofisticati e smaliziati. Il primo è il fatto che, utilizzando la porta 80 e pacchetti cifrati, le comunicazioni che intercorrono tra i vari nodi della rete attraversano impunemente i firewall e non possono essere facilmente filtrate, analizzate o bloccate. Il secondo è che, grazie all’uso di crittografia particolarmente robusta, sia le comunicazioni di servizio tra i nodi che i contenuti stessi delle comunicazioni (traffico chat, voce e video) non possono sostanzialmente essere decrittati da nessuno, ivi comprese le forze dell’ordine.
Intercettare Skype?
Le comunicazioni veicolate da Skype sono dunque praticamente non intercettabili; e se questo fatto ha contribuito a far diffondere l’uso del network presso gli utilizzatori particolarmente attenti alle questioni di privacy e sicurezza, purtroppo lo ha anche promosso presso criminali e malintenzionati di varia natura, i quali hanno trovato in Skype un sistema utile ed efficace per comunicare in barba alle forze dell’ordine. Per questo i gestori di telefonia VoIP sono obbligati a fornire alle forze dell’ordine, dietro specifico mandato dell’autorità giudiziaria e tramite una precisa normativa, le stesse prestazioni richieste agli operatori di telefonia analogica, quali la fornitura dei “cartellini di traffico” (dati identificativi degli estremi della comunicazione) e l’eventuale messa a disposizione del contenuto in chiaro delle conversazioni (“intercettazione” vera e propria). Nel caso di Skype, tuttavia, ciò non è legalmente possibile in quanto la società ha sede in Lussemburgo, dove le normative europee, per così dire, si infrangono; così, non essendo registrata come operatore telefonico in alcuna nazione, essa non deve sottostare agli obblighi di fornire alcunché alle locali autorità giudiziarie, europee o meno.
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